Regolamento d'Istituto

1. PRINCIPI GENERALI
2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
3. FUMO
4. USO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA E DEI CELLULARI
5. ORARIO DELLE LEZIONI
6. ASSENZE
7. RITARDI E USCITE ANTICIPATE

8. PERMESSI PERMANENTI
9. ESONERI DALL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA
10. VIGILANZA DEGLI ALUNNI
11. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
12. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
13. AFFISSIONE
14. CRITERI FORMAZIONE CLASSI
15. CRITERI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
16. UTILIZZO ATTREZZATURE, AULE E ARREDI SCOLASTICI
17. UTILIZZO DEI LABORATORI
18. UTILIZZO FOTOCOPIATRICI
19. CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
20. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
21. UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE
22. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI
23. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
24. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
25. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
26. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI
27. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GENITORI
28. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

 

1. PRINCIPI GENERALI

a) La Scuola è una comunità educante che ha lo scopo di promuovere la formazione integrale dei giovani e di assicurare il diritto allo studio in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana.
Come ogni comunità, L'Istituto DI Istruzione Superiore "Concetto Marchesi" si è dotato di norme di comportamento per regolare la vita interna dell'Istituto, la cui osservanza è momento rilevante nel processo educativo.

b) Il presente Regolamento intende stabilire norme essenziali circa il funzionamento dell'Istituto, per quanto non sia già espressamente sancito da vigenti disposizioni di legge e dalla Carta dei Servizi.
È dovere di ciascuno rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
L'iscrizione alla scuola ne comporta l'accettazione.

c) Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto: lo Statuto del Comitato Studentesco; lo Statuto del Comitato Genitori.

d) Il Regolamento di Istituto resta in vigore fino a eventuali nuove integrazioni o modifiche a seguito di disposizioni di legge o su delibera del Consiglio di Istituto.

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2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

a) Le norme generali fanno riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998. n. 249, dal Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 0ttobre 1996, n. 257, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

b) Tutti i componenti della comunità scolastica (alunni, genitori, docenti e non docenti) hanno il dovere del reciproco rispetto, di osservare le regole della civile convivenza, di rispettare l'ambiente in cui si svolge il servizio scolastico (anche nel corso di visite guidate e viaggi d'istruzione), di concorrere all'ordinato svolgimento della vita scolastica in tutte le sue manifestazioni, ivi compreso l'esercizio dei diritti democratici di ciascuno e della collettività (ad es. nelle assemblee di classe e d'Istituto).

c) Gli studenti avranno cura di osservare diligentemente l'orario di tutte le lezioni e si impegneranno per migliorare la propria condizione culturale ed acquisire le competenze proprie dell'indirizzo prescelto.
Seguiranno tutte le discipline, previste nel piano di studio, con uguale impegno ed interesse sfruttando al massimo le proprie capacità intellettive e le proprie attitudini.

d) Gli alunni sono anche collettivamente (classe per classe) responsabili dei locali scolastici e dell'aula che è stata loro assegnata all'inizio dell'anno scolastico e sono tenuti ad utilizzarla nel rispetto di sé e delle altre persone che regolarmente (docenti) o saltuariamente hanno occasione di accedervi.

e) È preciso dovere di ognuno evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire le altre persone, ed è preciso dovere di ciascuno rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della scuola.

f) È vietato il linguaggio osceno e scurrile ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell'ambiente scolastico.

g) Non è consentito consumare cibi o bevande nelle aule, nei laboratori o in palestra durante le attività didattiche; è dovere di ciascuno collaborare a mantenere puliti gli spazi della scuola.

h) Gli studenti avranno cura di deporre i rifiuti negli appositi contenitori condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

i) Durante l'orario delle lezioni non è consentito l'ingresso e l'accesso ai locali dell'Istituto a persone estranee, compresi i familiari degli studenti salvo che essi debbano conferire con il Dirigente Scolastico o con gli insegnanti dei propri figli.

j) Gli studenti non possono introdurre nell'edificio scolastico materiali o oggetti che siano incompatibili con le finalità della scuola.

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3. FUMO

a) È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni.
Sono previste, a norma di legge, sanzioni pecuniarie ai trasgressori; poiché la scuola è un soggetto educante per gli studenti trasgressori possono essere inflitte "sanzioni educative" alternative.

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4. USO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA E DEI CELLULARI

a) Solo per esigenze di servizio è a disposizione il telefono della scuola. In caso di necessità sia per le famiglie degli alunni che per gli alunni stessi è sempre a disposizione il telefono della scuola.

b) Non è consentito tenere accesi cellulari nei locali della scuola nè farne uso durante le ore di lezione, sia da parte degli alunni che da parte degli insegnanti. Ne è tollerato l'uso, in caso di necessità, durante l'intervallo.
Qualora uno studente venga sorpreso da un docente ad usare il telefono cellulare in luogo ed orario vietato, dovrà consegnare il telefono al docente in questione che a sua volta lo consegnerà al Responsabile di Sede che lo custodirà sino a che non lo verrà a ritirare un genitore.
Coloro che non rispetteranno il divieto, potranno essere passibili di provvedimenti disciplinari.

c) A scuola non è consentito alcun tipo di registrazione audio e video tramite telefono cellulare. Gli alunni saranno passibili di provvedimenti disciplinari e di quelli previsti dalla legge.

d) Durante l'attività didattica è vietato fare uso anche di altri apparecchi elettronici personali: lettori cd, walkman, giochi elettronici portatili, palmari o altro.

e) La scuola declina qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti occorsi a telefoni cellulari o ad altri apparecchi impropriamente portati a scuola dagli studenti.

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5. ORARIO DELLE LEZIONI

a) L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto.
Gli insegnanti si troveranno nell'Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Al suono della prima campana gli studenti entrano in classe. Al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni.

b) Durante la lezione, gli studenti potranno uscire dall'aula solo su richiesta motivata e con il permesso dell'insegnante, uno alla volta.
Gli studenti non possono allontanarsi per nessun motivo dall'edificio scolastico senza autorizzazione.
In caso di malessere di uno studente, la scuola provvederà ad avvisare la famiglia. In caso di particolare urgenza lo studente sarà trasportato tramite ambulanza, al pronto soccorso dell'Ospedale.

c) Nell'indirizzo Linguistico, tenendo conto della diversa provenienza territoriale degli studenti derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti i cui orari non risultano compatibili con le esigenze del pieno funzionamento della scuola, la durata dell'ora di lezione è ridotta da 60 a 50 minuti.
Anche nell'indirizzo delle Scienze Sociali, tenuto conto che per esigenze organizzative interne (indirizzi di studio diversi coesistenti nello stesso edificio con docenti che prestano servizio nella stessa mattinata in entrambi gli indirizzi) e considerato che si pone quindi la necessità di garantire orari omogenei, la durata dell'ora di lezione è ridotta da 60 a 50 minuti.

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6. ASSENZE

a) Lo studente che si assenta dalla Scuola per uno o più giorni deve portare la giustificazione firmata dal genitore se minorenne, o firmata dallo studente stesso se maggiorenne.
In caso di malattia, dopo il quinto giorno, compresi i giorni festivi, lo studente viene riammesso a scuola solo con un certificato medico.
Per le assenze non dovute a malattia anche superiori a 5 giorni, comprese le festività, la giustificazione deve essere accompagnata da dichiarazione di uno dei genitori attestante i motivi che hanno impedito la frequenza dello studente.
Il docente può ammettere, in via eccezionale, lo studente privo di giustificazione, che deve essere tuttavia consegnata il giorno successivo. Senza tale giustificazione lo studente non può essere ammesso in classe.
Ad ogni quinta giustificazione si richiede la presenza di un genitore o, in caso di impedimento, un contatto telefonico da parte della famiglia con il Dirigente Scolastico.
Tale giustificazione deve essere fatta dal genitore anche per gli studenti maggiorenni.
In caso di assenza prolungatala famiglia è tenuta ad informare la scuola sulle cause che impediscono la frequenza dello studente.

b) I casi di frequenza irregolare devono essere prontamente segnalati dal Coordinatore di Classe al Dirigente Scolastico, che provvederà a coinvolgere la famiglia.
Dimenticanze nella giustificazione delle assenze e ritardi ripetuti si configurano come comportamenti scorretti, di cui i Consigli di Classe terranno il debito conto anche per l'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

c) Nel caso di eventuale astensione collettiva degli studenti dalle lezioni (scioperi, matricole universitarie, altro), il genitore nella pagine delle comunicazioni del libretto personale deve dichiarare di essere a conoscenza che il proprio figlio ha partecipato ad una manifestazione assentandosi arbitrariamente dalle lezioni.

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7. RITARDI E USCITE ANTICIPATE

a) Entrate posticipate e uscite anticipate devono essere dettate da serie motivazioni.
Lo studente in ritardo può entrare in classe solo nei primi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni, con il permesso firmato dal genitore o con il biglietto di ammissione vistato dal Responsabile di Sede.
Trascorsi dieci minuti dall'inizio delle lezioni, lo studente attende l'inizio della seconda ora.
Dopo l'inizio della seconda ora lo studente non è più ammesso in classe, salvo esigenze particolari documentate o in presenza del genitore.
Lo studente, salvo eccezionali esigenze documentate o in presenza del genitore, non può uscire prima dell'ultima ora di lezione.
I permessi di uscita anticipata devono essere fatti firmare dal Responsabile di Sede prima delle ore 10.00.

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8. PERMESSI PERMANENTI

a) Gli studenti che abitano in località molto lontane dall'Istituto e hanno problemi di trasporto pubblico, possono presentare richiesta al Dirigente Scolastico, corredata da idonea documentazione, per ottenere un permesso permanente di entrata ed uscita fuori orario.

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9. ESONERI DALL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA

a) L'esonero temporaneo o per l'intero anno scolastico dall'attività di Educazione Fisica (gli alunni sono comunque tenuti a seguire le lezioni) è concesso dal Dirigente Scolastico a seguito di domanda in carta libera presentata dall'esercente la potestà familiare, corredata da certificazione medica.

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10. VIGILANZA DEGLI ALUNNI

a) La vigilanza degli alunni rientra nelle responsabilità del personale della scuola ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312 del 1980, che ha tuttavia limitato la responsabilità del personale docente ed ATA ai casi di dolo o colpa grave.
Come stabilito dal Contratto della Scuola, la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, dall'inizio delle lezioni fino all'orario di uscita.
Durante l'intervallo l'assistenza viene svolta dal personale docente, secondo le modalità definitedall'Istituto.
Nel compito di vigilanza i docenti sono coadiuvati dal personale con qualifica di collaboratore scolastico, che subentra direttamente nella funzione in caso di assenza o impedimento temporaneo del docente.
Gli spostamenti degli alunni avvengono sotto la sorveglianza del docente cui sono affidati.
Qualora la classe debba raggiungere una sede diversa da quella consueta per lezioni di educazione fisica, laboratori, attività culturali o altro, il docente in servizio o altri appositamente delegati accompagneranno gli alunni a piedi o con il mezzo di trasporto previsto.

b) Durante le attività pomeridiane extracurricolari o sportive e durante le gare dei campionati studenteschi, l'assistenza è svolta dai docenti o esperti incaricati dell'attività stessa.

c) L'accesso degli alunni ai laboratori è consentito solo con la presenza del docente di classe. Le attrezzature devono essere usate sotto il controllo del docente presente. Di eventuali danni è responsabile l'autore, se non vi è omessa vigilanza.

d) La vigilanza sugli alunni è assicurata dall'insegnante già nei cinque minuti prima del suono della campana di inizio lezione. In assenza del docente sarà cura del personale ausiliario informare il Responsabile di sede e la Direzione ed attuare la vigilanza in attesa dell'arrivo del docente designato. Al termine delle lezioni gli allievi usciranno dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza del proprio insegnante.
Al cambio dell'ora, gli studenti devono rimanere in classe e i docenti devono raggiungere l'aula con sollecitudine.

e) Anche il personale A.T.A. e gli assistenti tecnici collaborano all'azione di vigilanza, avvisando tempestivamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori in caso di danneggiamento o atti vandalici.
Il personale ausiliario vigila affinché gli studenti momentaneamente fuori dalla loro aula non sostino nei corridoi o per le scale.

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11. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

a) A tutti gli alunni viene consegnato il Libretto Scolastico, che costituisce il documento più importante di comunicazione tra l'Istituto e le famiglie degli allievi. Sul libretto deve essere apposta la firma dei genitori e/o di chi ne fa le veci. Anche gli allievi maggiorenni possono depositare la propria firma.

b) I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il libretto delle giustificazioni sia nella parte relativa alle assenze sia in quella relativa alle valutazioni delle verifiche, per la quale è richiesta la firma per presa visione.

c) Le famiglie possono conferire in forma di ricevimento individuale con i docenti secondo orari predisposti e riportati in un elenco affisso all'albo della scuola e consegnato in copia anche agli alunni. In caso di necessità particolari i colloqui scuola-famiglia possono essere organizzati anche in orario diverso, su appuntamento e con modalità da concordare direttamente o tramite libretto personale, tutte le volte che docenti o genitori ne ravvisino la necessità. Al termine del primo quadrimestre è previsto, su invito scritto della scuola, un ricevimento generale dei genitori degli alunni con i docenti delle materie insufficienti.

d) In caso di necessità i genitori possono comunicare telefonicamente con i figli attraverso un docente o il personale ausiliario.

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12. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

12.1 Finalità generali

a) La scuola vuole essere una comunità di dialogo e d'esperienza sociale; a tal fine promuove l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso anche la partecipazione e la responsabilità di tutti gli studenti. Le assemblee studentesche costituiscono perciò occasione per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

b) Strumenti privilegiati di partecipazione sono le Assemblee di Classe, l'Assemblea di Istituto e il Comitato Studentesco.

 

12.2 Diritto di assemblea

a) Il diritto di assemblea e di riunione degli studenti, a livello di classe e d'Istituto, è regolamentata dagli artt. 13 e 14 del T.U. 16.4.1994.

b) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di Istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

c) Le assemblee degli studenti sono momenti di discussione, di confronto e di proposta tra i rappresentanti degli studenti in consiglio d'Istituto, nei Consigli di Classe, nella Consulta Provinciale e tutti gli studenti.

d) La partecipazione alle assemblee di classe e di Istituto è obbligatoria. L'attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee.

e) Nel caso in cui il comportamento degli studenti non consentisse un sereno, ordinato e democratico svolgimento dell'assemblea, questa può essere sospesa dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato.

f) Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 giorni precedenti alla data prevista per la conclusione dell'anno scolastico.

 

12.3 Assemblee di classe

a) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese durante l'orario delle lezioni nel limite massimo di due ore, secondo le modalità fissate degli artt. 42, 43 e 44 del DPR 31.5.74, n. 417, non dello stesso insegnante, non nello stesso giorno della settimana.

b) L'Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta va concordata con i docenti delle ore in cui si svolge l'assemblea e deve essere firmata, per conoscenza, dai docenti stessi.

c) La richiesta di convocazione dell'Assemblea va presentata per la necessaria autorizzazione al docente Responsabile di Sede, utilizzando apposito modulo, con almeno cinque giorni di anticipo. Nel modulo di richiesta devono essere indicati gli argomenti che si vogliono trattare; la richiesta deve recare anche la firma di accettazione degli insegnanti che mettono le ore a disposizione.

d) I docenti devono essere presenti all'assemblea con compiti di vigilanza; è consentito agli studenti di richiedere l'allontanamento temporaneo del docente che tuttavia deve trattenersi nei pressi dell'aula.

e) Le assemblee di classe possono articolarsi anche per classi parallele o di Corso e vanno richieste dai rappresentanti di tutte le classi interessate. Tali assemblee sostituiscono quelle di classe nel mese in cui abbiano luogo.

f) Di ogni assemblea i rappresentanti di classe redigono entro tre giorni apposito verbale da consegnare in copia al docente coordinatore della classe e al Dirigente Scolastico.

 

12.4 Assemblea di Istituto

a) L'Assemblea di Istituto può articolarsi a livello di Istituto oppure a livello di Indirizzo o di Sede.

b) Può essere richiesta un'assemblea d'Istituto al mese, della durata massima pari all'orario di una mattina di lezione. Le date di convocazione delle assemblee di Istituto devono essere programmate all'inizio dell'anno scolastico.

c) L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato Studentesco, della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti dell'Istituto.

d) La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno 10 giorni prima dello svolgimento. Il Dirigente Scolastico, dopo aver provveduto alle verifiche relativamente alla data e all'ordine del giorno, provvede ad autorizzare l'assemblea e a darne comunicazione ufficiale.

e) Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell'Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere personalmente l'Assemblea o delegare un altro studente.

f) Di ogni assemblea il Presidente redige apposito verbale da consegnare entro tre giorni in copia al Dirigente scolastico.

g) Alle assemblee d'Istituto possono partecipare, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici per l'approfondimento dei problemi della scuola e delle società. I nominativi degli esperti devono essere indicati nell'ordine del giorno dell'assemblea e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 3 assemblee all'anno.

h) A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

i) Il presidente dell'Assemblea, o il suo delegato, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea d'Istituto.

l) Gli insegnanti in servizio durante l'assemblea devono essere presenti con compiti di sorveglianza.

m) All'assemblea di Istituto possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti dell'Istituto che lo desiderino.

n) Il Dirigente Scolastico o un docente da lui eventualmente delegato ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

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13. AFFISSIONE

a) I manifesti e le comunicazioni dei componenti dell'Istituto sono limitate esclusivamente agli spazi appositi.
Ogni manifesto e comunicato deve essere preventivamente firmato da un responsabile e autorizzato dal Dirigente Scolastico.
L'esposizione è limitata ad otto giorni dalla data di affissione.

b) L'Istituto riconosce alle singole componenti il diritto di comunicare al loro interno mediante l'utilizzo di apposite bacheche, nettamente differenti dalle regolamentari bacheche d'Istituto. Nelle bacheche, una per ciascuna sede, possono essere affisse, in primo ordine, eventuali comunicazioni da parte degli organi di rappresentanza degli studenti; secondariamente, qualunque messaggio possa giovare alla componente stessa, purché non sia oltraggioso nei confronti delle Istituzioni e di singole persone. E' altresì negata l'affissione di materiale che inneggi o faccia riferimenti a partiti o soggetti politici nazionali ed esteri. Chiunque può affiggere alla propria bacheca del materiale solo dopo averlo firmato e aver scritto la data di affissione.

c) Qualora si presentino dei contrasti circa l'opportunità o la conformità a quanto scritto sopra del materiale affisso, è ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico, al quale compete la facoltà di revocare l'affissione del materiale.
Nelle bacheche dì docenti e non docenti si possono esporre solo comunicati ufficiali interni alla componente. Sono esclusi articoli di stampa di qualsiasi tipo.
Il volantinaggio non è consentito all'interno dell'area scolastica.

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14. CRITERI FORMAZIONE CLASSI

a) Le classi prime vengono formate dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione di docenti designati, in modo equi-eterogeneo tenendo conto:

1. nell'indirizzo Linguistico:

  • della prima opzione espressa nella scelta della seconda lingua, in presenza di più sezioni;
  • della seconda opzione espressa nella scelta della seconda lingua, nel caso in cui il numero delle richieste sia inferiore al minimo previsto per legge per la formazione di una classe prima;
  • di non prevedere la presenza di un solo maschio per classe;
  • del giudizio d'esame finale della scuola secondaria di primo grado;
  • dell'equilibrio numerico degli iscritti per sezione e, compatibilmente con le domande presentate, dei maschi e femmine;
  • di eventuali preferenze o richieste presentate dalla famiglia, se non contrastano con i criteri precedenti;

2. nell'indirizzo delle Scienze Sociali:

  • del giudizio d'esame finale della scuola secondaria di primo grado;
  • di non prevedere la presenza di un solo maschio per classe;
  • dell'equilibrio numerico degli iscritti per sezione e, compatibilmente con le domande presentate, dei maschi e femmine;
  • di eventuali preferenze o richieste presentate dalla famiglia, se non contrastano con i criteri precedenti;

3. nell'indirizzo Classico:

  • della sede scelta;
  • della scelta o meno della sperimentazione di Storia dell'Arte;
  • della presenza di fratelli nello stesso corso;
  • del giudizio d'esame finale della scuola secondaria di primo grado;
  • dell'equilibrio numerico degli iscritti per sezione e, compatibilmente con le domande presentate, dei maschi e femmine;
  • di eventuali preferenze o richieste presentate dalla famiglia, se non contrastano con i criteri precedenti.

b) Le iscrizioni effettuate dopo il termine di scadenza e comunque prima dell'inizio del nuovo anno vengono considerate per ultime.

c) Per quanto riguarda le iscrizioni di alunni provenienti da altre scuole:

  • i passaggi di studenti provenienti da Istituti dello stesso indirizzo ma con piani di studio diversi o di diverso indirizzo possono avvenire solo previo il confronto con i piani di studio e i necessari esami integrativi e fatte salve le passerelle attivate con le procedure di orientamento;
  • i passaggi di nuovi studenti ad anno scolastico iniziato vengono accettati, di norma e fatta eccezione per le richieste di iscrizione dovute a cambio di residenza al massimo entro il 31 dicembre.
  • domande di iscrizione presentate dopo il 31 dicembre possono essere accolte con riserva per l'anno scolastico successivo;
  • non sono accettati inserimenti di nuovi alunni in classi che abbiano già 25 o più di 25 studenti;
  • è consentito, di norma, fino a un massimo di tre nuovi inserimenti annuali per classe, fatta eccezione per le classi con un numero di alunni inferiore a 20 dove possono essere tuttavia accolti fino a un massimo di cinque nuovi alunni.

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15. CRITERI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Gli insegnanti vengono, di norma, assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri:

  • continuità didattica;
  • utilizzazione funzionale delle competenze e delle esperienze professionali;
  • equa distribuzione di insegnanti t.i. e titolari;
  • rotazione degli stessi nelle varie sezioni e/o indirizzi di studio;
  • valutazione di eventuali competenze specifiche verso nuovi corsi, sperimentazioni, innovazioni.

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16. UTILIZZO ATTREZZATURE, AULE E ARREDI SCOLASTICI

a) Tutti sono tenuti alla massima cura, rispetto, tutela e conservazione dei locali, delle suppellettili ed attrezzature didattiche in dotazione all'Istituto. È vietato tracciare scritte sui muri, sui banchi e sugli arredi in genere.
Ogni alunno è pertanto individualmente responsabile della attrezzatura didattica che gli viene messa a disposizione (banco, sedia, apparecchiature di laboratorio, attrezzature sportive, altro) ed è tenuto a mantenerlo nello stesso stato di funzionamento in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto al normale uso. Eventuali mancanze vanno segnalate in forma scritta e circostanziata dal Responsabile di Sede in Direzione per le possibili azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

b) Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti deliberatamente provocati ad ambienti e attrezzature della scuola è tenuto a risarcire il danno. La Direzione dell'Istituto si riserva di intraprendere le azioni più idonee che tendano all'accertamento delle responsabilità e quelle risarcitorie nei confronti del singolo o del gruppo per i danni provocati al patrimonio della scuola per negligenza o dolo.
Nel caso il responsabile o i responsabili non vengano individuati, l'azione di risarcimento sarà esercitata nei confronti di tutta la classe o le classi coinvolte.

c) L'Istituto non risponde dei beni, oggetti personali, preziosi o denaro, lasciati incustoditi.

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17. UTILIZZO DEI LABORATORI

L'utilizzo dei laboratori di Scienze e Fisica, delle aule speciali (aule audiovisivi, aule computer, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale) e delle palestre costituisce parte integrante dell'attività didattica. Il loro uso è finalizzato alle esigenze didattiche delle diverse discipline.
Gli studenti possono accedere ai laboratori di Scienze e Fisica e alle aule computer, al laboratorio linguistico e alla biblioteca solo in presenza di un Insegnante o di un collaboratore tecnico; possono inoltre utilizzare i sussidi audiovisivi solo in presenza di un Insegnante o di altro personale incaricato.
Nei laboratori di Scienze e Fisica si può usare esclusivamente materiale di proprietà della scuola.
Ciascuno studente è responsabile delle attrezzature che utilizza e ne risponde in caso di rottura o di danneggiamento dovuti a negligenza.
Le specifiche modalità d'uso di ogni laboratorio e aula speciale vengono predisposte da un Docente responsabile, dal Responsabile di sede o da una Commissione incaricata, e affisse all'interno di ogni locale.

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18. UTILIZZO FOTOCOPIATRICI

L'uso di queste attrezzature, sia a fini amministrativi che didattici, è regolamentato dal Dirigente Scolastico, sentite le proposte dei Responsabili di sede e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

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19. CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

E' consentito concedere l'uso temporaneo dei locali scolastici e delle attrezzature ad altri Istituzioni scolastiche, a Enti o Associazioni che abbiano finalità socio-culturali, escludendo la possibilità all'uso dei locali stessi a scopo di lucro e propaganda non inerenti a tali finalità.
Non è prevista l'autorizzazione all'uso dei locali per lo svolgimento di cerimonie a carattere religioso.
La richiesta di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente l'oggetto delle attività da svolgere, i locali e le attrezzature richieste, la data e la durata dell'iniziativa o ciclo di attività nonché la dichiarazione di responsabilità per la salvaguardia delle attrezzature e dei locali e per la pulizia e l'igiene degli stessi. L'uso continuativo della palestra o di altri locali in orario extrascolastico va regolato da apposita convenzione.
L'utilizzo non deve essere d'ostacolo allo svolgimento della normale attività didattica.
La facoltà di autorizzare l'uso dei locali viene delegata al Dirigente Scolastico.

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20. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

a) Il Collegio Docenti predispone all'inizio di ogni anno scolastico, all'interno del Piano Attuativo dell'Offerta Formativa, anche il Piano delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione, compresi gli scambi culturali; i consigli di classe ne definiscono la durata, il periodo, gli eventuali abbinamenti con altre classi, i docenti accompagnatori.
I docenti responsabili di ogni sede svolgono funzioni di raccordo con la Segreteria che si occuperà dell'organizzazione dei viaggi.

b) La durata dei viaggi di istruzione è così definita:
Giorni 1 Classi prime e quarte ginnasio in Italia
Giorni 2 Classi seconde e quinte ginnasio in Italia
Giorni 3 Classi terze e prime liceo in Italia o scambio
Giorni 4 Classi quarte e seconde liceo in Italia
Giorni 5 Classi quinte o terze liceo all'estero

Qualora non venga effettuato lo scambio al terzo anno, le classi del Liceo Linguistico potranno effettuare un viaggio all'estero o uno scambio anche nel quarto anno. Si concede una deroga di un giorno sulla durata dei viaggi in presenza di uno specifico progetto dei Consigli di Classe.

c) È previsto di norma un docente accompagnatore ogni 15 alunni (art. 8/2 C.M. 14.10.82, n. 291). Si accetta un Docente accompagnatore per classe solo per le uscite in città che si svolgono nella mattinata; nel caso di uscite che si protraggono per l'intera giornata vanno previsti due docenti accompagnatori per classe. Per ogni viaggio va prevista la presenza di un Docente accompagnatore supplente nel caso di giustificati impedimenti del titolare. Per quanto concerne gli alunni portatori di handicap si fa riferimento alla specifica normativa (art. 8/2 C.M. 14.10.82, n. 291). Per i viaggi all'estero è necessario che un docente accompagnatore conosca la lingua del posto o una lingua veicolare.

d) Uno stesso Docente può essere accompagnatore in più viaggi d'istruzione sempre che rimangano nell'ambito dei sei giorni di lezione. Eventuali deroghe vanno autorizzate del Dirigente Scolastico. Tale limitazione non si applica alle uscite didattiche.

e) Per l'effettuazione dei viaggi di istruzione è necessaria la partecipazione minima dell''ottanta per cento degli alunni della classe. Sarà cura del Docente coordinatore del viaggio individuare eventuali problemi di natura socio-economica e segnalarli alla Direzione.

f) La procedura amministrativa per l'effettuazione delle visite e dei viaggi viene definita dalla Direzione dell'Istituto.

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21. UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE

In biblioteca è rigorosamente vietato fare rumore, danneggiare il patrimonio il librario, prendere i libri dagli scaffali senza autorizzazione.
Le opere consegnate in lettura debbono essere restituite dall'utente prima di uscire dalla scuola. Il materiale ricevuto in lettura può essere tenuto in deposito, a disposizione dell'utente per i giorni successivi. Comunque sia, il prestito del libro, sia pure momentaneo, viene scritto nell'apposito registro dei libri della biblioteca dati in prestito.
Il prestito dei libri ha la durata di 30 giorni. Un libro già in prestito, può essere prenotato da un altro utente.
In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazione da altri utenti, il prestito può essere prolungato per un massimo di altri 30 giorni.
Per il prestito del libro oppure per il rinnovo del prestito del libro, ciascun utente oppure insegnante deve recarsi personalmente in biblioteca per registrare il prestito del libro sull'apposito registro dei libri della biblioteca dati in prestito.
E' vietato all'utente prestare ad altri i libri ricevuti in prestito.
E' consentito il prestito al massimo di due libri per ciascun utente, insegnante o appartenente al personale della scuola.
E' di regola escluso dal prestito il materiale di consultazione generale, cioè le enciclopedie, i repertori catalogatici, e bibliografici, le opere di pregio ordinate in serie di volumi.
E' consentito il prestito dei dizionari per un giorno. Il prestito deve essere scritto sull'apposito registro dei libri della biblioteca dati in prestito.
E' oggetto del prestito il patrimonio librario della biblioteca ad eccezione della disponibilità libraria destinata solo alla consultazione all'interno della biblioteca.
Sui libri e periodici dati in prestito, è rigorosamente vietato far segni o scrivere, anche a matita Si applica la medesima normativa anche sui libri ed enciclopedie in consultazione all'interno della biblioteca.
E' consentito il prestito dei periodici per la durata di 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni.
E' consentito il prestito al massimo di 2 periodici per ciascun utente, studente oppure insegnante.
Al momento della consegna del libro oppure del periodico, l'utente firma il registro dei libri della biblioteca dati in prestito.
All'utente che non restituisca puntualmente il libro oppure il periodico ricevuto in prestito, viene inviato il sollecito, cioè l'invito a restituirlo in biblioteca. Al tempo stesso, l'utente è escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.
All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca il libro ricevuto in prestito, è rivolto tramite lettera personale l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che può avvenire con altro esemplare della stessa edizione o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza, di analoga veste tipografica e di argomento similare. L'utente è escluso dal prestito fino a restituzione avvenuta oppure fino alla sostituzione del libro smarrito oppure danneggiato.
Gli studenti delle classi terminali possono accedere al prestito in occasione degli esami di Stato e devono tassativamente restituire i libri presi a prestito entro la data di conclusione degli esami stessi.

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22. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

a) In applicazione dell'art. 4 comma 1 dello Statuto degli Studenti e delle studentesse della scuola secondaria (DPR 249/98) si definiscono i comportamenti che configurano mancanze disciplinari nonché le sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

b) Si ritengono mancanze disciplinari:

negligenze, ritardi, mancanza di impegno e ogni altro comportamento contrario ai doveri di cui all'art. 3 DPR 249/98 e al presente Regolamento di Istituto.
Tali mancanze comportano una comunicazione scritta dei docenti sul libretto personale con valore di informazione alla famiglia.
Tale comunicazione non è soggetta a ricorso.
Nel caso di ripetizione dei comportamenti di cui al presente punto b), alla comunicazione alla famiglia viene aggiunta la trascrizione nel registro di classe. Anche in questo caso non è ammesso ricorso.
L'ulteriore ripetizione dei comportamenti sopraindicati comporta l'ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico. In questo caso è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno della Scuola.

c) Si ritengono gravi mancanze disciplinari:

  • avere commesso mancanze disciplinari già sanzionate da almeno due ammonizioni scritte da parte del Dirigente Scolastico;
  • gravi offese a compagni o personale della scuola;
  • danni fisici e/ materiali causati a compagni o personale della scuola;
  • falsificazione della firma dei genitori;
  • soprusi o atti di intimidazione nei confronti di compagni o personale della scuola;
  • danni provocati intenzionalmente alle strutture, agli arredi o alle attrezzature didattiche della scuola;
  • uscita dall'Istituto senza autorizzazione;
  • qualora vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica;
  • comportamenti gravemente scorretti o che pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività della scuola, compresi le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e altre iniziative realizzate anche esternamente all'edificio scolastico;
  • ogni altro comportamento costituente reato (furto, distruzione o alterazione di documenti scolastici, altro).

Tali mancanze comportano la sospensione da 1 a 15 giorni; la sospensione può prevedere comunque anche la frequenza obbligatoria scuola e può essere convertita in attività educative a favore della scuola.
In presenza di comportamenti di particolare rilevanza e gravità o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, è possibile disporre una deroga al periodo massimo di 15 giorni di allontanamento dalla scuola, così come la sanzione potrà comportare anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato a conclusione del corso di studi.
La sospensione viene data dal Consiglio di classe al completo con la presenza dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti a meno che questi ultimi non siano coinvolti personalmente nel procedimento disciplinare.
Oltre alla sanzione disciplinare il Consiglio di Classe può deliberare la decadenza dello studente dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o di istituto che eventualmente ricopre.
Il provvedimento disciplinare adottato sarà comunicato per scritto alla famiglia dello studente oppure direttamente anche allo studente se maggiorenne.
ella sanzione dell'allontanamento temporaneo il Consiglio di Classe tiene conto anche nell'assegnare il voto di condotta in sede di scrutinio.

d) L'Organo di Garanzia interno della Scuola, presieduto dal Dirigente Scolastico, è così composto:

  • 1 docente designato dal Collegio dei Docenti.
  • 1 studente designato dal Comitato degli Studenti.
  • 1 genitore designato dal Comitato dei Genitori.

La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza, di incompatibilità del titolare o di perdita del diritto.
I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per tre anni scolastici.

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23. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

L'orario normale di funzionamento degli uffici amministrativi della Direzione prevede la presenza in servizio del personale sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Gli orari di apertura degli uffici al pubblico sono indicati negli standard di qualità dei servizi amministrativi.
Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica è prevista la chiusura prefestiva degli uffici della Direzione e la sospensione del servizio pomeridiano di apertura al pubblico.

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24. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

24.1 CONVOCAZIONI

a) Le sedute del Consiglio d'Istituto si tengono, di norma, in un giorno concordato, per una durata non superiore di massima alle tre ore a partire dall'orario di convocazione.

b) La convocazione del Consiglio di Istituto viene effettuata di norma con un preavviso minimo di cinque gironi. In caso di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con il solo preavviso di ventiquattro ore.

c) In caso di particolare urgenza o di impedimento, al fine di garantire il rispetto dei tempi minimi di convocazione, il Dirigente Scolastico può essere delegato dal Presidente del Consiglio di Istituto alla firma della convocazione del Consiglio stesso.

d) Su richiesta del Dirigente Scolastico e per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno, al Consiglio di Istituto può partecipare anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con il solo diritto di parola.

e) I genitori di tutti gli alunni vengono informati della convocazione dagli insegnanti mediante comunicazione sul libretto scolastico.

 

24.2 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

a) Le riunioni sono presiedute dal Presidente eletto o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vicepresidente. In caso di assenza anche del vicepresidente, la presidenza è affidata al Consigliere più anziano per età, individuato per la componente genitori.

b) Il Presidente dirige e modera le discussioni, fa osservare il regolamento, precisa i termini delle questioni sulle quali si è chiamati a discutere e a votare; annuncia il risultato delle votazioni.
Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza, facendo redigere apposito verbale.

 

24.3 ORDINE DEL GIORNO

a) L'ordine del giorno viene predisposto dalla Giunta Esecutiva.
Modificazioni e integrazioni all'ordine del giorno, per sopraggiunti motivi, potranno essere apportate dal Presidente della Giunta Esecutiva e sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto all'inizio di seduta.
L'ordine di trattazione può essere modificato su proposta del Presidente o di qualcuno dei membri, purché approvato dalla maggioranza.
La seduta viene aggiornata qualora il Consiglio, per carenza di elementi o per aver oltrepassato i limiti di durata dell'assemblea, non possa procedere alla trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

b) Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno vengono messi a disposizione dei Consiglieri per la visione cinque giorni prima della data di riunione del Consiglio.

 

24.4 NUMERO LEGALE

a) La riunione si apre con l'appello nominale fatto dal Segretario per accertare l'esistenza del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, decorsi 15 minuti dall'ora prefissata per il Consiglio, dichiara aperta l'adunanza e, accertata formalmente la mancanza del numero legale, la scioglie rinviandola a data da destinarsi. In qualunque momento della seduta, sulla richiesta di un singolo membro, può essere effettuata la verifica del numero legale dei presenti.

b) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti e il loro nome viene verbalizzato. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

 

24.5 LETTURA VERBALE E VOTAZIONI

a) Dopo l'appello, il Segretario dà lettura del verbale della precedente riunione e lo sottopone all'approvazione dei Consiglieri e alla firma del Presidente.

b) Le votazioni palesi si svolgono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni devono essere segrete quando l'argomento trattato interessa una o più persone; in questo caso la discussione avviene senza la presenza del pubblico; la deliberazione non è adottata in caso di parità di voti. In caso di votazione a scrutinio segreto Il Presidente designa due scrutatori. Ogni altra proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei votanti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

 

24.6 PUBBLICITÀ ATTI

a) Copie delle delibere, redatte entro otto giorni dalla seduta del Consiglio, vengono pubblicate all'albo dell'Istituto e lì tenute per almeno quindici giorni.

 

24.7 COMMISSIONI

a) Il Consiglio al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa e per l'esame delle materie ad esso sottoposte, può decidere di costituire al proprio interno, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, delle commissioni di lavoro e di studio. Tali commissioni svolgono le proprie attività secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Consiglio.

b) Il Consiglio prima di deliberare su particolari questioni può sentire il parere di esperti, degli altri Organi dell'Istituto, di specialisti che operano nelle scuole con compiti medico-socio-psico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti degli Enti Locali.

 

24.8 DECADENZA CONSIGLIERI

a) I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza far pervenire una giustificazione scritta o verbale, decadono dall'incarico e vengono sostituiti dai candidati primi non eletti nelle rispettive liste.

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25. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

25.1 CONVOCAZIONE

a) La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, di norma, prima di ogni riunione del Consiglio d'Istituto. La convocazione è comunicata per scritto ai membri della Giunta Esecutiva con almeno tre giorni di anticipo, salvo nei casi di urgenza in cui può essere convocata anche telefonicamente con il solo preavviso di 24 ore.

b) Per poter essere informato sulle questioni da presentare al Consiglio, ai lavori della Giunta può partecipare con il solo diritto di parola, il Presidente del Consiglio d'Istituto.

 

25.2 IMPEDIMENTI

a) In caso di assenza del Dirigente Scolastico le sedute della Giunta Esecutiva sono presiedute dall'insegnante cui è attribuita la funzione di collaboratore vicario.

b) In caso di assenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei membri della Giunta presenti.

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26. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI

a) Per lo svolgimento di assemblee autogestite i genitori rappresentanti di classe fanno richiesta per l'uso dei locali scolastici, indicando l'ordine del giorno. Di queste assemblee va redatto verbale e inviata copia alla direzione e agli insegnanti della/e classe/i coinvolte entro 5 giorni.
Su richiesta del presidente del Consiglio d'Istituto o di 5 consiglieri, nei locali della scuola possono essere indette assemblee di Istituto eventualmente articolate anche per plesso scolastico, previa richiesta scritta e autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Anche per le Assemblee di Istituto e/o di plesso va redatto apposito verbale e inviata copia in Direzione entro 5 giorni.

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27. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GENITORI

a) I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Genitori dell'istituto.
Il funzionamento del Comitato Genitori è regolato da apposito Statuto approvato dal Consiglio di Istituto.

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28. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

a) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco dell'Istituto.
Il funzionamento del Comitato Studentesco è regolato da apposito Statuto approvato dal Consiglio di Istituto.

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